ONLUS
“FRATELLI DELLA STAZIONE”
STATUTO
Art. 1
COSTITUZIONE
1-
E’
costituita con sede in “FOGGIA”
l’Associazione di volontariato ONLUS denominata “FRATELLI DELLA
STAZIONE - ONLUS” di seguito detta
Associazione.
2-
I contenuti e la
struttura dell’Associazione sono
democratici.
3-
Essa
ha durata illimitata, non ha fini di lucro,
è apartitica, ispirata ai valori della Chiesa Cattolica, persegue esclusivamente finalità
di solidarietà sociale.
Art. 2
FINALITA’
L’Associazione si propone di accogliere nello spirito
evangelico ogni essere umano senza distinzione di etnia, sesso,
opinione politica, religione, nazionalità, condizione personale e
sociale, con particolare attenzione all’assistenza materiale e
morale dei senza fissa dimora, e più in generale di ogni povero,
disagiato ed emarginato.
Pertanto l’Associazione si propone
di:
a)
assistere i senza fissa
dimora nelle loro necessità
primarie;
b)
accogliere, assistere e
favorire l’integrazione dei
migranti;
c)
curare tutte le
situazioni di povertà, disagio ed emarginazione che le si pongono
all’attenzione;
d)
assistere disabili ed
anziani;
e)
attivare e sostenere
iniziative di gratuita
assistenza:
-
legale;
-
sanitaria;
-
morale;
-
spirituale;
f)
favorire l’accesso al
lavoro di soggetti a rischio di esclusione
sociale;
g)
gestire eventuali
strutture adibite all’assistenza morale e materiale dei senza fissa
dimora;
h)
gestire eventuali
finanziamenti pubblici e privati atti all’assistenza morale e
materiale dei senza fissa
dimora;
i)
diffondere i valori
cristiani e il messaggio evangelico nei vari ambiti della
società;
j)
sensibilizzare
l’opinione pubblica ai valori dell’accoglienza, della tolleranza e
della Carità cristiana;
k)
promuovere iniziative
per sensibilizzare le forze politiche sulla problematica e
sull’opportunità di modificare le leggi vigenti o promulgare nuove
leggi in materia di immigrazione e stato
sociale;
l)
garantire l’esatta e
giusta applicazione delle leggi in materia di immigrazione e stato
sociale, tutelando tutte le parti
interessate;
m)
facilitare
l’abbattimento delle barriere psichiche e culturali, oltre a quelle
architettoniche, nei confronti dei portatori di
handicap;
n)
collaborare con
istituzioni, associazioni, gruppi, movimenti che operano in
conformità alle finalità statutarie, anche sostenendone le
attività;
o)
promuovere e sostenere
iniziative editoriali per la divulgazione dei valori cristiani e di
solidarietà;
p)
pubblicare, in qualità di editore,
un giornale di strada, la cui vendita serva come reddito minimo
per i senza fissa
dimora.
Art. 3
SOCI
1-
L’Associazione è aperta
a tutti i cittadini italiani e stranieri che intendono operare nel
rispetto delle finalità
statutarie.
2-
Sono Soci quelli che
sottoscrivono il presente Statuto e quelli che ne fanno richiesta e
la cui domanda di ammissione è accolta dal Comitato esecutivo previo
l’esame dei criteri di ammissibilità che saranno stabiliti
successivamente dall’Assemblea e raccolti nel regolamento di
attuazione di cui all’art. 16.
Nella
domanda di ammissione l’aspirante socio dovrà dichiarare
espressamente di accettare senza riserve lo Statuto
dell’Associazione. L’ammissione decorre dalla data di delibera del
Comitato esecutivo
3-
CESSAZIONI. I Soci cessano di appartenere
all’Associazione per:
a.
dimissioni
volontarie;
b.
per morte dello
stesso.
Il
Comitato esecutivo delibera altresì la cessazione da Socio se si
verificano almeno una delle seguenti
cause:
(1)
per
indegnità;
(2)
per violazioni delle
leggi dello Stato;
(3)
per violazioni delle
norme contenute nello Statuto o nel Regolamento di
attuazione;
(4)
per trasgressione delle
direttive impartite dal Comitato
esecutivo;
(5)
per propagazioni di
notizie o per azioni che procurino danno all’attività
sociale.
4-
DISCIPLINA. Ai Soci possono essere applicate dal
Comitato esecutivo le seguenti sanzioni
disciplinari:
a.
rimozione della
carica;
b.
sospensione
dell’attività;
c.
espulsione.
E’
ammesso ricorso al TRIBUNALE ORDINARIO DI FOGGIA, il quale decide in
via definitiva.
5-
Tutte le prestazioni
fornite dai Soci sono a titolo gratuito, salvo il rimborso delle
spese sostenute, così come meglio sarà specificato nel Regolamento
di attuazione di cui all’art. 16
successivo.
Art. 4
ORGANI
Gli
organi dell’Associazione sono:
1-
L’Assemblea dei
Soci;
2-
Il Comitato
esecutivo;
3-
Il
Presidente.
Art. 5
ASSEMBLEA DEI SOCI
1-
L’assemblea è costituita
da tutti i Soci nei cui confronti non siano intervenuti dei
provvedimenti disciplinari.
2-
Essa è presieduta dal
Presidente ed è convocata dal Presidente stesso in via ordinaria una
volta l’anno ed in via straordinaria ogni qualvolta il Presidente lo
ritenga necessario.
3-
La convocazione può
avvenire anche su richiesta di almeno un terzo dei Soci, in tal caso
il Presidente deve provvedere alla convocazione entro quindici
giorni dal ricevimento della richiesta e l’Assemblea deve essere
tenuta entro trenta giorni dal ricevimento della
richiesta.
4-
In prima convocazione
l’Assemblea è regolarmente costituita con la presenza di metà più
uno dei Soci, presenti in proprio o per delega da conferirsi ad
altro Socio. In seconda convocazione è regolarmente costituita
qualunque sia il numero dei Soci presenti, in proprio o per
delega.
5-
Ciascun aderente non può
essere portatore di più di una
delega.
6-
Le deliberazioni
dell’Assemblea sono adottate a maggioranza semplice dei presenti,
fatto salvo quanto previsto dal successivo art.
16.
7-
L’Assemblea ha i
seguenti compiti:
a.
eleggere il Comitato
Esecutivo, scegliendo tra gli eletti il Presidente, il Vice Presidente, il
Segretario ed eventualmente il Tesoriere; gli altri membri, se
nominati, avranno funzioni di
Consiglieri;
b.
approvare il programma
di attività proposto dal Comitato
esecutivo;
c.
approvare il bilancio
preventivo;
d.
approvare il bilancio
consuntivo;
e.
approvare o respingere
le richieste di modifica dello statuto di cui all’art.
16;
f.
stabilire l’ammontare delle quote associative a
carico dei soci e le eventuali sanzioni
da comminare per omesso pagamento delle
stesse;
g.
approvare o modificare
il Regolamento di attuazione su proposta del Comitato
esecutivo;
h.
apportare modifiche allo
Statuto così come stabilito al successivo art.
16.
Art. 6
COMITATO ESECUTIVO
1-
Il Comitato esecutivo è
eletto dall’Assemblea dei soci e potrà essere composto da tre o cinque membri,
compreso il Presidente, secondo quanto stabilito dall’Assemblea ogni anno. Il Presidente,
il Vice-Presidente e il Tesoriere sono sempre parte
del Comitato Esecutivo. Esso può cooptare altri tre membri, in
qualità di esperti, con solo voto consultivo. Il Segretario, in
mancanza del Tesoriere, ne assumerà i compiti stabiliti dal
successivo art. 9.
2-
Il Comitato esecutivo si
riunisce su convocazione del Presidente e quando ne faccia richiesta
almeno un terzo dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione
deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della
richiesta.
3-
Il Comitato esecutivo ha
i seguenti compiti:
a.
fissare le norme per il
funzionamento dell’Associazione;
b.
sottoporre
all’approvazione dell’Assemblea i bilanci preventivo e consuntivo
annuale;
c.
determinare il programma
di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma
generale approvato dall’Assemblea, promovendone e coordinandone
l’attività ed autorizzandone la
spesa;
d.
accogliere o rigettare
le domande degli aspiranti Soci;
e.
ratificare nella prima seduta successiva, i
provvedimenti di propria competenza adottati dal Presidente per
motivi di necessità e di urgenza.
f. comminare le sanzioni
stabilite dall'Assemblea dei soci in caso di mancato pagamento della
quota associativa ove lo ritenga opportuno.
Art. 7
PRESIDENTE
1-
Il Presidente, che è
anche Presidente dell’Assemblea dei Soci e del Comitato esecutivo, è
eletto dall’Assemblea dei Soci.
2-
Esso cessa dalla carica
secondo le norme del successivo art. 10 e qualora non ottemperi a
quanto disposto nel precedente art. 5 comma 3 e art. 6, comma
2.
3-
Il Presidente
rappresenta legalmente l’Associazione nei confronti di terzi ed in
giudizio.
4-
Convoca e presiede le
riunioni dell’Assemblea e del Comitato
esecutivo.
5-
In caso di necessità e
di urgenza assume i provvedimenti di competenza del Comitato
esecutivo, sottoponendoli a ratifica entro 30
giorni.
6-
In caso di assenza, di
impedimento o di cessazione le relative funzioni sono svolte dal
Vice Presidente.
Art. 7.bis
VICEPRESIDENTE
Il
Vicepresidente coadiuva il Presidente e ne prende le funzioni nei
casi previsti dall'art. 7. Le decisioni assunte dal Vicepresidente
nel caso di assenza temporanea del Presidente devono essere da
quest'ultimo confermate non appena ne abbia la possibilità. In caso
di permanente assenza o impedimento del Presidente, il
Vicepresidente, di concerto con il Tesoriere e gli eventuali altri
membri del Comitato Esecutivo, convoca l'assemblea dei soci per
provvedere all'elezione del nuovo Comitato Esecutivo.
Art. 8
SEGRETARIO
Il
Segretario coadiuva il Presidente ed ha i seguenti altri
compiti:
a.
provvede alla tenuta ed
all’aggiornamento del registro dei
Soci;
b.
provvede al disbrigo
della corrispondenza;
c.
è responsabile della
redazione e della conservazione dei verbali delle riunioni del
Comitato esecutivo.
Art. 9
TESORIERE
Il
Tesoriere coadiuva il Presidente ed ha i seguenti altri
compiti:
a.
predispone lo schema del
progetto di bilancio preventivo, che sottopone al Comitato esecutivo
entro il mese di ottobre, e del bilancio consuntivo, che sottopone
al Comitato esecutivo entro il mese di
marzo;
b.
provvede alla tenuta dei
registri e della contabilità dell’Associazione nonché alla
conservazione della documentazione relativa, con l’indicazione
nominativa dei soggetti
eroganti;
c.
provvede alla
riscossione delle entrate ed al pagamento delle spese in conformità
alle decisioni del Comitato
esecutivo.
Art. 10
GRATUITA’ DELLE
CARICHE
1-
Tutte le cariche sociali
sono gratuite. Esse hanno la durata di un anno e possono essere
riconfermate.
2-
Le sostituzioni e le
cooptazioni effettuate nel corso dell’anno decadono comunque allo
scadere dell’anno medesimo.
Art. 11
BILANCIO
1-
Ogni anno devono essere
redatti, a cura del Comitato esecutivo, i bilanci preventivo e
consuntivo da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea che
deciderà a maggioranza di voti.
2-
Dal bilancio consuntivo
devono risultare i beni, i contributi o i lasciti
ricevuti.
3-
Il bilancio deve
coincidere con l’anno solare.
Art. 12
DIRITTI ED OBBLIGHI DEI
SOCI
1-
I Soci hanno diritto di
partecipare alle Assemblee, di votare direttamente o per delega, di
svolgere il lavoro preventivamente concordato e di recedere
dall’appartenenza
all’Associazione.
Hanno
diritto di voto solo i Soci nei cui confronti non siano intervenuti
provvedimenti disciplinari alla data
dell’Assemblea.
2-
I Soci hanno l’obbligo
di rispettare le norme del presente statuto, di pagare le quote
sociali nell’ammontare fissato dall’Assemblea e di prestare il
lavoro preventivamente
concordato.
Art. 13
QUOTA SOCIALE
La quota associativa a carico dei
Soci è fissata dall’Assemblea. Essa è annuale: non è restituibile
in caso di recesso o di perdita della qualità di Socio.
L'Assemblea delibera le eventuali sanzioni da comminare in caso di mancato pagamento
della quota associativa.
Art. 14
RISORSE ECONOMICHE
1-
L’Associazione trae le
risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della
propria attività da:
a.
quote associative e
contributi dei Soci;
b.
contributi dei
privati;
c.
contributi dello Stato,
di enti e di istituzioni
pubbliche;
d.
contributi di organismi
internazionali;
e.
donazioni e lasciti
testamentari;
f.
rimborsi derivanti da
convenzioni;
g.
entrate derivanti da
attività commerciali e produttive
marginali;
h.
rendite di beni mobili
od immobili pervenuti all’Associazione a qualunque
titolo.
2-
I fondi sono depositati
presso un Istituto di Credito scelto dal Comitato
esecutivo.
3-
Ogni operazione
finanziaria è disposta con firme disgiunte del Presidente e di un
altro membro del Comitato stesso, di norma il Tesoriere o, in
mancanza, il Segretario.
Art. 15
NORME DI
ATTUAZIONE
Le
modalità di applicazione delle norme contenute nel presente Statuto
sono definite in apposito Regolamento proposto dal Comitato
esecutivo ed approvato dall’Assemblea dei
soci.
Art. 16
MODIFICHE ALLO
STATUTO
1-
Le proposte di modifica
allo Statuto e al Regolamento possono essere presentate
all’Assemblea dal Presidente e da almeno un quarto dei soci. Le
relative deliberazioni sono approvate dall’Assemblea con il voto
favorevole dei due terzi dei Soci, tra cui il Presidente, o dei
quattro quinti dei Soci.
2-
Per la deliberazione di
modifica dello Statuto e del Regolamento non sussiste alcun limite
alla possibilità di delega.
Art. 17
DIVIETI
E’
fatto divieto di:
1-
svolgere attività
diverse da quelle menzionate nel presente Statuto ad eccezione di
quelle a loro connesse;
2-
di distribuire, anche in
modo indiretto, utili ed avanzi di gestione nonché fondi, riserve o
capitale durante la vita dell’Associazione, a meno che ciò non sia
imposto per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per
legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria
struttura.
Art. 18
OBBLIGHI
1-
Gli utili o gli avanzi
di gestione devono essere impiegati per la realizzazione delle
attività istituzionali e di quelle ad essa direttamente
connesse.
2-
Il patrimonio
dell’Associazione, in caso di suo scioglimento per qualunque causa,
andrà devoluto all’Arcidiocesi di Foggia – Bovino per le sue
attività caritative, salvo diversa destinazione imposta dalla
legge.
Art. 19
NORMA DI RINVIO
Per quanto non previsto dal
presente Statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni
legislative in materia.
Foggia,
14 febbraio 2005
F.ti:
Ricciuto L. - de Martino C. - Defeudis A. - Meccariello L. - Pacillo
F. - Moccia E. - De Bellis R. - Longo G.P. - Pacillo
L.
Così come
modificato il 31 ottobre 2005 con delibera dell'Assemblea dei
Soci.