DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 settembre 2004, n.303 
 Regolamento relativo alle procedure per il riconoscimento dello status di rifugiato. (GU n. 299 del 22-12-2004) 
testo in vigore dal: 6-1-2005

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto l'articolo 87 della Costituzione;
  Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Visto  l'articolo 1-bis,  comma  3,  del  decreto-legge 30 dicembre 1989,  n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990,  n. 39, introdotto dall'articolo 32 della legge 30 luglio 2002, n.   189,  che  dispone  l'emanazione  di  apposito  regolamento  per l'attuazione della medesima norma e dei successivi articoli 1-quater, comma 1, e 1- quinquies, comma 3;
  Acquisito   il   parere   della   Conferenza unificata   di   cui all'articolo 8  del  decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, espresso nella seduta del 10 dicembre 2003;
  Udito  il  parere  del Consiglio  di Stato, espresso dalla sezione consultiva  per gli atti normativi nelle adunanze del 26 gennaio 2004 e del 19 aprile 2004;
  Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 giugno 2003;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 9 luglio 2004;
  Sulla  proposta  del Vicepresidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro  dell'interno  e del Ministro per le riforme istituzionali e la  devoluzione, di concerto con i Ministri degli affari esteri e del lavoro e delle politiche sociali;

E m a n a
il seguente regolamento:

Art. 1. Definizioni

  1. Ai fini del presente regolamento si intende per:
    a) «testo  unico»:  il testo unico delle disposizioni concernenti la  disciplina  dell'immigrazione  e  norme  sulla  condizione  dello straniero,  di  cui  al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni;
    b) «decreto»:   il   decreto-legge   30 dicembre  1989,  n.  416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, e successive modificazioni;
    c) «richiedente    asilo»:    lo    straniero    richiedente   il riconoscimento  dello status di rifugiato, ai sensi della Convenzione di  Ginevra  del  28 luglio  1951 relativa allo status dei rifugiati, resa  esecutiva  in  Italia  con  legge  24 luglio  1954,  n.  722, e modificata dal Protocollo di New York del 3l gennaio 1967;
    d) «domanda  di asilo»: la domanda di riconoscimento dello status di rifugiato ai sensi della citata Convenzione di Ginevra;
    e) «centri»:  i  centri  di  identificazione  istituiti  ai sensi dell'articolo 1-bis, comma 3, del predetto decreto-legge;
    f) «Commissione territoriale»: la Commissione territoriale per il riconoscimento dello status di rifugiato;
    g) «Commissione  nazionale»:  la  Commissione  nazionale  per  il diritto di asilo;
    h) «Procedura  semplificata»: la procedura prevista dall'articolo 1-ter del citato decreto-legge;
    i) «ACNUR»:  l'Alto  Commissariato  delle  Nazioni  Unite  per  i rifugiati;
    l) «minore  non accompagnato»: il minore degli anni 18, apolide o di  cittadinanza  di  Stati estranei all'Unione europea, che si trova per  qualsiasi causa nel territorio dello Stato privo di assistenza e rappresentanza legale.

 Art. 2. Istruttoria della domanda di riconoscimento dello status di rifugiato 
  1. L'ufficio  di polizia di frontiera che riceve la domanda d'asilo prende  nota  delle  generalita'  fornite  dal  richiedente asilo, lo invita  ad  eleggere  domicilio  e,  purche'  non  sussistano  motivi ostativi,  lo  autorizza  a recarsi presso la questura competente per territorio,  alla  quale  trasmette,  anche  in  via  informatica, la domanda  redatta  su  moduli prestampati. Ove l'ufficio di polizia di frontiera  non  sia  presente  nel  luogo  di ingresso sul territorio nazionale, si intende per tale l'ufficio di questura territorialmente competente.   Alle   operazioni   prende  parte,  ove  possibile,  un interprete   della  lingua  del  richiedente.  Nei  casi  in  cui  il richiedente   e'  una  donna,  alle  operazioni  partecipa  personale femminile.
  2. La  questura,  ricevuta  la  domanda  di  asilo, che non ritenga irricevibile  ai  sensi dell'articolo 1, comma 4, del decreto, redige un  verbale  delle dichiarazioni del richiedente, su appositi modelli predisposti  dalla  Commissione  nazionale,  a  cui  e'  allegata  la documentazione  eventualmente  presentata  o acquisita d'ufficio. Del verbale  sottoscritto  e  della documentazione allegata e' rilasciata copia al richiedente.
  3. Salvo quanto previsto dall'articolo 1-ter, comma 5, del decreto, la  questura  avvia  le  procedure  sulla  determinazione dello Stato competente  per  l'esame  di  una  domanda di asilo presentata in uno degli Stati membri dell'Unione europea.
  4.  Il questore, quando ricorrono le ipotesi previste dall'articolo 1-bis  del  decreto, dispone l'invio del richiedente asilo nel centro di identificazione ovvero, unicamente quando ricorre l'ipotesi di cui all'articolo  1-bis,  comma 2, lettera b), del decreto, nel centro di permanenza  temporanea  e  assistenza.  Negli  altri casi rilascia un permesso  di  soggiorno  valido  per  tre mesi, rinnovabile fino alla definizione   della  procedura  di  riconoscimento  dello  status  di rifugiato presso la competente Commissione territoriale.
  5.  Qualora  la  richiesta di asilo sia presentata da un minore non accompagnato, l'autorita' che la riceve sospende il procedimento, da' immediata  comunicazione della richiesta al Tribunale per i minorenni territorialmente  competente  ai fini dell'adozione dei provvedimenti di  cui  agli  articoli 346  e seguenti del codice civile, nonche' di quelli  relativi all'accoglienza del minore e informa il Comitato per i  minori  stranieri presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali.  Il  tutore,  cosi' nominato, conferma la domanda di asilo e prende immediato   contatto  con  la  competente  questura  per  la riattivazione  del  procedimento.  In attesa della nomina del tutore, l'assistenza  e accoglienza del minore sono assicurate dalla pubblica autorita'  del  Comune  ove  si  trova. I minori non accompagnati non possono   in   alcun  caso  essere  trattenuti  presso  i  centri  di identificazione o di permanenza  temporanea.
  6.  La  questura  consegna al richiedente asilo un opuscolo redatto dalla  Commissione nazionale secondo le modalita' di cui all'articolo 4, in cui sono spiegati:
    a) le  fasi della procedura per il riconoscimento dello status di rifugiato;
    b) i principali diritti e doveri del richiedente asilo durante la sua permanenza in Italia;
    c) le  prestazioni  sanitarie e di accoglienza per il richiedente asilo e le modalita' per richiederle;
    d) l'indirizzo  ed  il  recapito  telefonico  dell'ACNUR  e delle principali  organizzazioni  di tutela dei rifugiati e dei richiedenti asilo;
    e) le   modalita'   di   iscrizione   del   minore   alla  scuola dell'obbligo,  l'accesso  ai  servizi finalizzati all'accoglienza del richiedente  asilo,  sprovvisto  di  mezzi  di sostentamento, erogati dall'ente  locale,  le  modalita'  di acceso ai corsi di formazione e riqualificazione professionale,  la  cui  durata  non  puo'  essere superiore alla durata della validita' del permesso di soggiorno.

Art. 3. Trattenimento del richiedente asilo

  1.  Il  provvedimento  con il quale il questore dispone l'invio del richiedente  asilo  nei  centri  di identificazione e' sinteticamente comunicato  all'interessato  secondo le modalita' di cui all'articolo 4.  Nelle  ipotesi  di  trattenimento,  previste dall'articolo 1-bis, comma  1, del decreto, il provvedimento stabilisce il periodo massimo di  permanenza  nel  centro  del  richiedente asilo, in ogni caso non superiore a venti giorni.
  2.  Al  richiedente  asilo inviato nel centro e' rilasciato, a cura della questura, un attestato nominativo che certifica la sua qualita' di  richiedente  lo  status  di  rifugiato  presente  nel  centro  di identificazione   ovvero   nel  centro  di  permanenza  temporanea  e assistenza.
  3.  Con la comunicazione di cui al comma 1, il richiedente asilo e' altresi' informato:
    a) della  possibilita'  di  contattare l'ACNUR in ogni fase della procedura;
    b) della  normativa del presente regolamento in materia di visite e di permanenza nel centro.
  4.  Allo scadere del periodo previsto per la procedura semplificata ai  sensi dell'articolo 1-ter del decreto e qualora la stessa non sia ancora conclusa, ovvero allo scadere del termine previsto al comma 1, o,  comunque,  cessata  l'esigenza  che  ha  imposto il trattenimento previsto  dall'articolo  1-bis,  comma  1,  del  decreto,  al momento dell'uscita  dal  centro e' rilasciato all'interessato un permesso di soggiorno  valido  per  tre  mesi,  rinnovabile fino alla definizione della procedura di riconoscimento dello status di rifugiato presso la competente Commissione territoriale.

Art. 4. Comunicazioni

  1. Le   comunicazioni   al   richiedente   asilo   concernenti   il procedimento  per  il  riconoscimento  dello status di rifugiato sono rese  in  lingua  a lui comprensibile o, se cio' non e' possibile, in lingua  inglese,  francese,  spagnola  o araba, secondo la preferenza indicata dall'interessato.

Art. 5. Istituzione dei centri di identificazione

  1. Sono  istituiti  sette  centri di identificazione nelle province individuate   con  decreto  del  Ministro  dell'interno,  sentite  la Conferenza  unificata  di  cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto  1997,  n.  281,  e  le  regioni  e  le  province  autonome interessate, che si esprimono entro trenta giorni.
  2.  Qualora ne ravvisi la necessita', il Ministro dell'interno, con proprio  decreto, puo' disporre, anche temporaneamente, l'istituzione di nuovi centri o la chiusura di quelli esistenti, nel rispetto delle procedure di cui al comma 1.
  3.  Le  strutture  allestite  ai sensi del decreto-legge 30 ottobre 1995,  n.  451,  convertito  dalla  legge  29 dicembre  1995, n. 563, possono  essere  destinate  alle finalita' di cui al comma 1 mediante decreto del Ministro dell'interno.

Art. 6. Apprestamento dei centri di identificazione

  1.  Per l'apprestamento dei centri di identificazione, il Ministero dell'interno   puo'   disporre,   previa  acquisizione  di  studi  di fattibilita' e progettazione tecnica:
    a) acquisizioni    in   proprieta',   anche   tramite   locazione finanziaria, nonche' locazione di aree o edifici;
    b) costruzione,  allestimenti,  riadattamenti  e  manutenzioni di edifici o aree;
    c) posizionamento  di  padiglioni  anche  mobili  ed  ogni  altro intervento necessario alla realizzazione di idonea struttura.
  2.   Nell'ambito   del  centro  sono  previsti  idonei  locali  per l'attivita'  della  Commissione  territoriale di cui all'articolo 12, nonche'  per  le  visite  ai richiedenti asilo, per lo svolgimento di attivita' ricreative o di studio e per il culto.

Art. 7. Convenzione per la gestione del centro

  1.  Il  prefetto della provincia in cui e' istituito il centro puo' affidarne  la  gestione,  attraverso  apposite  convenzioni,  ad enti locali,   ad   enti  pubblici  o  privati  che  operino  nel  settore dell'assistenza  ai  richiedenti  asilo  o agli immigrati, ovvero nel settore  dell'assistenza sociale.
  2. In particolare, nella convenzione e' previsto:
    a) l'individuazione  del  direttore  del centro, da scegliere tra personale  in  possesso  di diploma di assistente sociale, rilasciato dalle  scuole  dirette  a  fini  speciali, o diploma universitario di assistente  sociale unitamente all'abilitazione per l'esercizio della professione,  con  esperienza lavorativa di almeno un quinquennio nel settore  dell'assistenza  agli  immigrati  o nell'assistenza sociale;
laurea   in   servizio   sociale,   unitamente  all'abilitazione  per l'esercizio  della  professione;  laurea specialistica in scienze del servizio  sociale  unitamente  all'abilitazione per l'esercizio della professione;  laurea  in  psicologia  unitamente all'abilitazione per l'esercizio  della professione e con esperienza lavorativa per almeno un   biennio   nel   settore dell'assistenza   agli   immigrati   o nell'assistenza sociale;
    b) il  numero  delle  persone  necessarie, in via ordinaria, alla gestione  del  centro,  forniti   di   capacita'   adeguate   alle caratteristiche  e  alle esigenze dei richiedenti asilo, nonche' alle
necessita' specifiche dei minori e delle donne;
    c) le  modalita'  di  svolgimento  del  servizio di ricezione dei richiedenti  asilo  da  ospitare  nel centro e di registrazione delle presenze;
    d) un  costante servizio di vigilanza e la presenza anche durante l'orario  notturno e festivo del personale ritenuto necessario per il funzionamento del centro;
    e) un   servizio  di  interpretariato,  per  almeno  quattro  ore giornaliere,   per  le  esigenze  connesse  al  procedimento  per  il riconoscimento  dello  status di rifugiato ed in relazione ai bisogni fondamentali degli ospiti del centro;
    f) un   servizio   di   informazione   legale   in   materia   di riconoscimento dello status di rifugiato;
    g) modalita'  per  la  comunicazione delle presenze giornaliere e degli  eventuali  allontanamenti  non  autorizzati  alla prefettura - Ufficio  territoriale  del  Governo, al Ministero dell'interno e alla Commissione territoriale;
    h) l'obbligo di riservatezza per il personale del centro sui dati e le informazioni riguardanti i richiedenti asilo presenti nel centro anche dopo che gli stessi abbiano lasciato il centro;
    i) le  attivita'  ed  i  servizi  per garantire il rispetto della dignita'  ed  il  diritto  alla  riservatezza  dei  richiedenti asilo nell'ambito del centro.
  3.  La  prefettura  -  Ufficio  territoriale  del Governo dispone i necessari  controlli  su  amministrazione  e  gestione  del  centro e trasmette  al Ministero dell'interno, alla regione, alla provincia ed al  comune,  rispettivamente  competenti,  entro  il mese di marzo di ciascun  anno,  una  relazione  sull'attivita'  effettuata nel centro l'anno precedente. 

Art. 8. Funzionamento

  1. Nel  rispetto  delle  direttive  impartite  dalla  prefettura  - Ufficio  territoriale  del  Governo,  il  direttore del centro di cui all'articolo  7,  comma  2,  lettera a) predispone servizi al fine di assicurare  una qualita' di vita che garantisca dignita' e salute dei richiedenti   asilo,   tenendo  conto  delle  necessita'  dei  nuclei familiari, composti dai coniugi e dai parenti entro il primo grado, e delle  persone  portatrici  di  particolari  esigenze,  quali minori,
disabili,  anziani,  donne  in  stato di gravidanza, persone che sono state  soggette  nel  paese  di  origine  a  discriminazioni, abusi e sfruttamento  sessuale.  Ove possibile, dispone, sentito il questore, il  ricovero in apposite strutture esterne dei disabili e delle donne in stato di gravidanza.
  2. Il direttore del centro provvede a regolare lo svolgimento delle attivita'   per   assicurare  l'ordinata  convivenza  e  la  migliore fruizione dei servizi da parte dei richiedenti asilo.
  3.  Il  prefetto  adotta  le disposizioni relative alle modalita' e agli  orari  delle visite ai richiedenti asilo e quelle relative alle autorizzazioni all'allontanamento dal centro, prevedendo:
    a) un  orario  per  le  visite articolato giornalmente su quattro ore, nel rispetto di una ordinata convivenza;
    b) visite da parte dei rappresentanti dell'ACNUR e degli avvocati dei richiedenti asilo;
    c) visite  di rappresentanti di organismi e di enti di tutela dei rifugiati   autorizzati   dal   Ministero   dell'interno   ai   sensi dell'articolo 11;
    d) visite  di familiari o di cittadini italiani per i quali vi e' una  richiesta  da parte del richiedente asilo, previa autorizzazione della prefettura - Ufficio territoriale del Governo.

Art. 9. Modalita' di permanenza nel centro

  1.  E' garantita, salvo il caso di nuclei familiari, la separazione fra uomini e donne durante le ore notturne.
  2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1-ter, comma 4, del decreto,  e' consentita,   purche'   compatibile  con  l'ordinario svolgimento  della  procedura  semplificata e previa comunicazione al direttore  del  centro,  l'uscita  dal centro dalle ore otto alle ore venti,  nei  confronti  dei  richiedenti  asilo che non versino nelle ipotesi  di  cui  all'articolo 1-bis, comma 1, lettera a), e comma 2, lettera a),  del  decreto. Il competente funzionario prefettizio puo' rilasciare   al   richiedente  asilo,  anche  nelle  ipotesi  di  cui all'articolo 1-bis,  comma 1,  lettera a), e comma 2, lettera a), del decreto,  permessi  temporanei  di  allontanamento  per un periodo di tempo  diverso o superiore a quello indicato, secondo le disposizioni stabilite   ai   sensi  dell'articolo 8,  comma 3,  per  rilevanti  e comprovati motivi personali, di salute o di famiglia o per comprovati motivi  attinenti  all'esame  della  domanda  di riconoscimento dello status   di   rifugiato.   L'allontanamento  deve,  comunque,  essere compatibile  con  i tempi della procedura semplificata. Il diniego e' motivato  e  comunicato  all'interessato  secondo le modalita' di cui all'articolo 4.
  3.  All'ingresso  nel  centro e' consegnato al richiedente asilo un opuscolo   informativo,  redatto   secondo   le   modalita'  di  cui all'articolo 4,  in  cui  sono  sinteticamente  indicate le regole di convivenza   e   le  disposizioni  di  cui  all'articolo 8,  comma 3, unitamente  all'indicazione dei tempi della procedura semplificata di cui   all'articolo   1-ter   del   decreto  e  alle  conseguenze  che l'articolo 1-ter,  comma 4,  del  decreto  stesso  prevede in caso di
allontanamento non autorizzato dal centro.
  4. Le informazioni di cui al comma 3 possono essere richieste anche agli interpreti presenti nel centro.

Art. 10. Assistenza medica

  1.  Il richiedente asilo, presente nel centro, ha diritto alle cure ambulatoriali ed ospedaliere urgenti o comunque essenziali, ancorche' continuative   per   malattia  o  infortunio,  erogate  dal  Servizio sanitario ai sensi dell'articolo 35, comma 3, del testo unico in base a convenzioni stipulate, ove possibile, dal Ministero dell'interno.
  2.  Servizi di prima assistenza medico generica, per almeno quattro ore giornaliere, sono attivati nei centri in cui siano presenti oltre 100 richiedenti asilo.
       
 Art. 11. Associazioni ed enti di tutela

  1.  I  rappresentanti delle associazioni e degli enti di tutela dei rifugiati,  purche'  forniti  di esperienza, dimostrata e maturata in Italia  per  almeno  tre anni nel settore, possono essere autorizzati dal   prefetto   della  provincia  in  cui  e'  istituito  il  centro all'ingresso nei locali adibiti alle visite, realizzati nei centri di identificazione,  durante  l'orario  stabilito.  Il  prefetto concede l'autorizzazione  che  contiene  l'invito a tenere conto della tutela della riservatezza e della sicurezza dei richiedenti asilo.
  2.   Gli   enti   locali   ed   il   servizio   centrale   di   cui all'articolo 1-sexies,  comma 4,  del  decreto  possono  attivare nei centri,  previa  comunicazione al prefetto, che puo' negare l'accesso per  motivate ragioni, servizi di insegnamento della lingua italiana, di  informazione  ed assistenza legale, di sostegno socio-psicologico nonche'   di  informazione  su  programmi  di  rimpatrio  volontario, nell'ambito  delle  attivita'  svolte ai sensi dell'articolo 1-sexies del decreto.  

Art. 12. Individuazione delle Commissioni territoriali

  1.   Ai  sensi  dell'art.  1-quater  del  decreto,  le  Commissioni territoriali  sono  istituite  presso le seguenti prefetture - Uffici territoriali del Governo:
    Gorizia con competenza a conoscere delle domande presentate nelle Regioni: Friuli-Venezia Giulia, Veneto, Trentino-Alto Adige;
    Milano  con competenza a conoscere delle domande presentate nelle Regioni: Lombardia, Valle d'Aosta, Piemonte, Liguria, Emilia Romagna;
    Roma  con  competenza  a conoscere delle domande presentate nelle Regioni: Lazio, Campania, Abruzzo, Molise, Sardegna, Toscana, Marche, Umbria;
    Foggia  con competenza a conoscere delle domande presentate nella Regione Puglia;
    Siracusa  con  competenza  a  conoscere  delle domande presentate nelle Province di Siracusa, Ragusa, Caltanissetta, Catania;
    Crotone con competenza a conoscere delle domande presentate nelle Regioni Calabria, Basilicata;
    Trapani con competenza a conoscere delle domande presentate nelle Province di Agrigento, Trapani, Palermo, Messina, Enna.
  2.  Competente a conoscere delle domande presentate dai richiedenti asilo  presenti  nei  centri  di  identificazione  o  nei  centri  di permanenza  temporanea  e  assistenza  e' la Commissione territoriale nella  cui  circoscrizione territoriale e' collocato il centro. Negli altri  casi  e' competente la Commissione nella cui circoscrizione e' presentata la domanda.
  3.  I  membri della Commissione territoriale sono ammessi a seguire un  apposito  corso  di preparazione all'attivita', organizzato dalla Commissione nazionale per il diritto di asilo.
  4.   Nella   provincia   in   cui   sono  istituiti  il  centro  di identificazione  e  la  Commissione  territoriale,  il  prefetto, ove ritenuto  opportuno  anche  per  la  migliore razionalizzazione delle risorse,  puo' destinare idonei locali del centro a sede degli uffici della Commissione territoriale.

Art. 13. Convocazione

  1.   La   convocazione   per   l'audizione  presso  la  Commissione territoriale   e'  comunicata  all'interessato tramite  la  questura territorialmente competente. Fatto salvo quanto   previsto dall'articolo 1-ter,  comma 4, del decreto, se non e' stato possibile eseguire  la  notifica  della  convocazione nonostante nuove ricerche dell'interessato,  particolarmente  nel  luogo del domicilio eletto e dell'ultima  dimora,  la  Commissione,  dopo  aver  accertato  che il permesso  di  soggiorno rilasciato allo straniero per richiesta asilo e'  scaduto e l'interessato non ne ha richiesto il rinnovo, decide in ordine   alla  domanda  di  asilo  anche  in  assenza  dell'audizione individuale, sulla base della documentazione disponibile.
  2. L'audizione puo' essere rinviata qualora le condizioni di salute del  richiedente  asilo,  adeguatamente  certificate,  non la rendano ossibile  ovvero qualora l'interessato richieda ed ottenga il rinvio per  gravi  e  fondati motivi. La mancata presentazione all'audizione individuale non impedisce la decisione della Commissione territoriale sulla domanda d'asilo.  

Art. 14. Audizione

  1.  La  Commissione  territoriale  in  seduta  non pubblica procede all'audizione  del  richiedente  asilo.  Dell'audizione viene redatto verbale e ne viene consegnata copia allo straniero unitamente a copia della documentazione da lui prodotta.
  2.  Il  richiedente  puo'  esprimersi nella propria lingua o in una lingua a lui nota. Se  necessario la Commissione nomina un interprete.
  3.   La  Commissione  territoriale  adotta  le  idonee  misure  per garantire  la  riservatezza  dei dati che riguardano l'identita' e le dichiarazioni  dei  richiedenti  lo  status  di rifugiato, nonche' le condizioni   dei   soggetti   di  cui  all'articolo  8,  comma 1.  Il richiedente asilo ha facolta' di farsi assistere da un avvocato.
  4.  L'audizione dei minori richiedenti asilo non accompagnati viene disposta  dalla commissione territoriale alla presenza della persona che  esercita  la  potesta'  sul minore. In ogni caso l'audizione del minore avviene alla presenza del genitore o del tutore e puo' essere esclusa  nei  casi  in  cui  la Commissione ritenga di aver acquisito sufficienti elementi per una decisione positiva.
  5.  Il  richiedente  asilo puo' inviare alla competente Commissione territoriale  ed  alla Commissione nazionale per il diritto di asilo memorie e documentazione in ogni fase del procedimento.

Art. 15. Decisione

  1.  La  Commissione  territoriale  e' validamente costituita con la presenza  di  tutti  i componenti previsti dall'articolo 1-quater del decreto e delibera a maggioranza.
  2.   La  Commissione  territoriale,  entro  i  tre  giorni  feriali successivi  alla  data  dell'audizione,  adotta,  con  atto scritto e motivato, una delle seguenti decisioni:
    a) riconosce  lo  status  di rifugiato al richiedente in possesso dei requisiti previsti dalla Convenzione di Ginevra;
    b) rigetta  la domanda qualora il richiedente non sia in possesso dei requisiti previsti dalla Convenzione di Ginevra;
    c) rigetta  la domanda qualora il richiedente non sia in possesso dei  requisiti  previsti dalla Convenzione di Ginevra ma, valutate le conseguenze  di un rimpatrio alla luce degli obblighi derivanti dalle Convenzioni  internazionali  delle quali l'Italia e' firmataria e, in particolare,   dell'articolo 3 della  Convenzione  europea  per  la salvaguardia  dei  diritti  dell'uomo  e delle liberta' fondamentali, ratificata  ai  sensi  della  legge  4 agosto 1955, n. 848, chiede al questore l'applicazione dell'articolo 5, comma 6, del testo unico.
  3.  La  decisione  e'  comunicata  al  richiedente  unitamente alle informazioni  sulle modalita' di impugnazione nonche', per le ipotesi di  cui  all'articolo 1-ter, comma 6, del decreto, sulla possibilita' di chiedere il riesame e l'autorizzazione al prefetto a permanere sul territorio nazionale.
  4.  Allo  straniero  al  quale  sia stato riconosciuto lo status di rifugiato  la  Commissione territoriale rilascia apposito certificato sulla base del modello stabilito dalla Commissione nazionale.
  5.  Lo  straniero  al quale non sia stato riconosciuto lo status di rifugiato  e'  tenuto a lasciare il territorio dello Stato, salvo che gli  sia  stato  concesso  un  permesso di soggiorno ad altro titolo.
Fermo restando quanto previsto dall'articolo 16, comma 1, il questore provvede,  ai  sensi  dell'articolo 13, comma 4, del testo unico, nei confronti dello straniero gia' trattenuto nel centro di identificazione  ovvero  di  permanenza temporanea e assistenza e, ai sensi dell'articolo 13, comma 5, del testo unico, nei confronti dello straniero  cui  era  stato rilasciato  il  permesso di soggiorno per richiesta di asilo.

Art. 16.  R i e s a m e

  1.   Il   richiedente   trattenuto   presso   uno   dei  centri  di identificazione,  di  cui  all'articolo  1-bis, comma 3, del decreto, puo'  presentare,  entro cinque giorni dalla decisione che rigetta la domanda,   ai   sensi  dell'articolo  1-ter,  comma 6,  del  decreto, richiesta di riesame al Presidente della Commissione territoriale. In attesa  della  decisione sul riesame l'interessato permane nel centro di identificazione.
  2.  La  richiesta  di  riesame  ha ad oggetto elementi sopravvenuti ovvero preesistenti, non adeguatamente valutati in prima istanza, che siano  determinanti  al  fine  del  riconoscimento  dello  status  di rifugiato.
  3.  Entro tre giorni dalla data di presentazione della richiesta di riesame,  il  Presidente  della  Commissione  territoriale  chiede al Presidente della Commissione nazionale di provvedere all'integrazione della  Commissione  territoriale  con un componente della Commissione nazionale.
  4.  La  Commissione  territoriale  integrata  puo' procedere ad una nuova  audizione  dell'interessato,  ove richiesto dallo stesso o dal componente  della  Commissione  nazionale.  La Commissione decide con provvedimento  motivato, comunicato all'interessato nelle quarantotto ore  successive  e contro cui e' ammesso ricorso, nei quindici giorni successivi   alla   comunicazione,   al   tribunale  territorialmente competente, che decide in composizione monocratica.

Art. 17.  Autorizzazione  a  permanere  sul territorio nazionale in pendenza di ricorso giurisdizionale

  1. Il richiedente asilo che ha presentato ricorso al tribunale puo' chiedere  al  prefetto,  competente  ad  adottare il provvedimento di espulsione,  di  essere  autorizzato,  ai  sensi dell'articolo 1-ter, comma 6,  del decreto, a permanere sul territorio nazionale fino alla data  di  decisione  del  ricorso.  In  tal  caso  il  richiedente e' trattenuto nel centro di permanenza temporanea ed assistenza, secondo le disposizioni di cui all'articolo 14 del testo unico.
  2.   La  richiesta  dell'autorizzazione  a  permanere  deve  essere presentata  per  iscritto  ed  adeguatamente  motivata in relazione a fatti  sopravvenuti,  che  comportino  gravi  e comprovati rischi per l'incolumita'  o  la  liberta'  personale,  successivi alla decisione della  Commissione  territoriale  ed  a  gravi  motivi personali o di salute  che  richiedono  la permanenza dello straniero sul territorio dello   Stato.   L'autorizzazione   e'   concessa   qualora  sussista l'interesse a permanere sul territorio dello Stato ed il prefetto non rilevi  il  concreto pericolo che il periodo d'attesa della decisione del  ricorso  possa  essere  utilizzato dallo straniero per sottrarsi all'esecuzione  del  provvedimento  di  allontanamento dal territorio nazionale.
  3.  La decisione del prefetto e' adottata entro cinque giorni dalla presentazione   in   forma   scritta  e  motivata  ed  e'  comunicata all'interessato  nelle  forme  di  cui  all'articolo 4.  In  caso  di accoglimento, il prefetto definisce con il provvedimento le modalita' di permanenza sul territorio, anche disponendo il trattenimento dello straniero  in  un  centro  di  identificazione  o  di  accoglienza ed assistenza.
  4.  In  caso  di  autorizzazione  a  permanere sul territorio dello Stato,  il  questore  rilascia un permesso di soggiorno di durata non superiore  a  sessanta  giorni,  rinnovabile nel caso che il prefetto ritenga   che   persistono   le   condizioni   che  hanno  consentito l'autorizzazione a permanere sul territorio nazionale.

Art. 18. Commissione nazionale per il diritto di asilo

  1.  La  Commissione  nazionale  opera presso il Dipartimento per le liberta' civili e  l'immigrazione del Ministero dell'interno.
  2.  Il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta congiunta dei  Ministri  dell'interno  e  degli  affari esteri, provvede, entro trenta   giorni   dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente regolamento,  alla  nomina  della  Commissione  nazionale ed alla sua eventuale articolazione in piu' Sezioni.

Art. 19. Funzioni della Commissione nazionale per il diritto d'asilo

  1.  Ai  sensi  dell'articolo  1-quinquies, comma 2, del decreto, la Commissione  nazionale, nell'ambito delle funzioni attribuitele dalla legge provvede:
   a) alla realizzazione di un centro di documentazione sulla situazione socio-politico-economica dei paesi di origine dei richiedenti asilo, sulla base delle informazioni raccolte e del suo continuo aggiornamento;
   b) all'individuazione  di  linee  guida  per la valutazione delle domande    di   asilo,   anche   in   relazione   alla applicazione dell'articolo 5, comma 6, del testo unico;
    c) alla collaborazione nelle materie di propria competenza con il Ministero   degli   affari   esteri,   ed   in   particolare  con  le Rappresentanze   permanenti d'Italia   presso le organizzazioni internazionali  di  rilievo nel settore dell'asilo e della protezione dei diritti umani;
    d) alla  collaborazione  con  gli  analoghi  organismi  dei Paesi membri dell'Unione europea;
    e) alla  organizzazione di corsi di formazione e di aggiornamento per i componenti delle Commissioni territoriali;
    f) alla  costituzione  e  all'aggiornamento  di  una  banca  dati informatica  contenente  le  informazioni utili al monitoraggio delle richieste d'asilo;
    g) al monitoraggio dei flussi di richiedenti asilo, anche al fine di  proporre,  ove  sia  ritenuto  necessario, l'istituzione di nuove Commissioni territoriali o di Commissioni territoriali straordinarie;
    h) a  fornire,  ove  necessario,  informazioni  al Presidente del Consiglio  dei Ministri per l'eventuale adozione del provvedimento di cui all'articolo 20, comma 1, del testo unico.

Art. 20. Cessazioni e revoche dello status di rifugiato

  1. Ai sensi dell'articolo 1-quinquies, comma 2, del decreto, i casi di cessazione o revoca dello status di rifugiato, di cui all'articolo 1  della  Convenzione di Ginevra, debitamente istruiti dalle questure competenti   per   territorio,   sono   esaminati  dalla  Commissione nazionale.
  2.  La  convocazione per l'audizione, ove ritenuta necessaria, deve essere  notificata all'interessato tramite la questura competente per territorio.  L'interessato  puo',  per  motivi  di salute o per altri motivi  debitamente  certificati  o  documentati,  chiedere di essere convocato  in  altra data; non puo' essere chiesto piu' di un rinvio.
La Commissione decide entro trenta giorni dall'audizione.
  3.  La  Commissione  decide  sulla base della documentazione in suo possesso  nel caso in cui l'interessato non si presenti all'audizione senza avere presentato richiesta di rinvio.

Art. 21. Norma transitoria

  1.  Le  richieste  di  riconoscimento  dello  status  di  rifugiato pendenti  presso  la  Commissione  centrale  alla  data di entrata in vigore  del  presente regolamento sono decise, ai sensi dell'articolo 34, comma 3, della legge 30 luglio 2002, n. 189, secondo le norme del regolamento  di  cui  al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica 15 maggio  1990,  n.  136,  da una speciale sezione della Commissione nazionale, da istituire ai sensi dell'articolo 18, comma 2.
  2.  Salvo quanto previsto dal comma 3, le disposizioni del presente regolamento  hanno  effetto  a  decorrere  dal  centoventesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
  3. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento  si provvede alla nomina dei componenti delle Commissioni territoriali,   ai   sensi   dell'articolo 12,  e  della  Commissione nazionale,  ai  sensi dell'articolo 18. La Commissione nazionale, nei trenta   giorni   successivi   alla   nomina,   organizza,  ai  sensi dell'articolo 19,  comma 1,  lettera e), il primo corso di formazione per  i  componenti  delle  Commissioni territoriali e provvede, entro novanta   giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente regolamento,  all'adozione  delle linee guida di cui all'articolo 19, comma 1, lettera b).
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 16 settembre 2004

                               CIAMPI

                              Berlusconi,  Presidente  del  Consiglio dei Ministri
                              Fini,  Vicepresidente del Consiglio dei  Ministri
                              Pisanu, Ministro dell'interno
                              Calderoli,   Ministro  per  le  riforme   istituzionali e la devoluzione
                              Frattini, Ministro degli affari esteri
                              Maroni,  Ministro  del  lavoro  e delle     politiche sociali
Visto,  il Guardasigilli: Castelli
Registrato alla Corte dei conti il 3  dicembre 2004   Ministeri istituzionali, registro n. 11, foglio n. 342

24/12/2004