DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
16 settembre 2004, n.303
Regolamento relativo alle procedure per il
riconoscimento dello status di rifugiato. (GU n. 299 del 22-12-2004)
testo in vigore dal:
6-1-2005
IL
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87 della
Costituzione;
Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto
1988, n. 400;
Visto l'articolo 1-bis, comma 3,
del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, introdotto
dall'articolo 32 della legge 30 luglio 2002, n. 189, che
dispone l'emanazione di apposito regolamento per
l'attuazione della medesima norma e dei successivi articoli 1-quater, comma 1, e
1- quinquies, comma 3;
Acquisito il
parere della Conferenza unificata
di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281, espresso nella seduta del 10 dicembre 2003;
Udito
il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nelle adunanze del 26 gennaio 2004 e del
19 aprile 2004;
Vista la preliminare
deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione
del 27 giugno 2003;
Vista la deliberazione del Consiglio
dei Ministri, adottata nella riunione del 9 luglio 2004;
Sulla
proposta del Vicepresidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro
dell'interno e del Ministro per le riforme istituzionali e la
devoluzione, di concerto con i Ministri degli affari esteri e del lavoro e delle
politiche sociali;
E m a n
a
il seguente regolamento:
Art.
1. Definizioni
1. Ai fini del presente regolamento si
intende per:
a) «testo unico»: il testo unico
delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione
e norme sulla condizione dello straniero, di
cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive
modificazioni;
b) «decreto»: il
decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, e successive
modificazioni;
c) «richiedente
asilo»: lo straniero
richiedente il riconoscimento dello status di rifugiato, ai
sensi della Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951
relativa allo status dei rifugiati, resa esecutiva in
Italia con legge 24 luglio 1954, n. 722, e
modificata dal Protocollo di New York del 3l gennaio 1967;
d) «domanda di asilo»: la domanda di riconoscimento dello status di
rifugiato ai sensi della citata Convenzione di Ginevra;
e)
«centri»: i centri di identificazione
istituiti ai sensi dell'articolo 1-bis, comma 3, del predetto
decreto-legge;
f) «Commissione territoriale»: la
Commissione territoriale per il riconoscimento dello status di
rifugiato;
g) «Commissione nazionale»:
la Commissione nazionale per il diritto di
asilo;
h) «Procedura semplificata»: la procedura
prevista dall'articolo 1-ter del citato decreto-legge;
i)
«ACNUR»: l'Alto Commissariato delle Nazioni
Unite per i rifugiati;
l) «minore non
accompagnato»: il minore degli anni 18, apolide o di cittadinanza
di Stati estranei all'Unione europea, che si trova per qualsiasi
causa nel territorio dello Stato privo di assistenza e rappresentanza
legale.
Art. 2. Istruttoria della domanda
di riconoscimento dello status di
rifugiato
1. L'ufficio di polizia di frontiera che riceve la domanda d'asilo
prende nota delle generalita' fornite dal
richiedente asilo, lo invita ad eleggere domicilio
e, purche' non sussistano motivi ostativi,
lo autorizza a recarsi presso la questura competente per
territorio, alla quale trasmette, anche in
via informatica, la domanda redatta su moduli
prestampati. Ove l'ufficio di polizia di frontiera non sia
presente nel luogo di ingresso sul territorio nazionale, si
intende per tale l'ufficio di questura territorialmente competente.
Alle operazioni prende parte, ove
possibile, un interprete della lingua del
richiedente. Nei casi in cui il
richiedente e' una donna, alle
operazioni partecipa personale femminile.
2. La
questura, ricevuta la domanda di asilo, che non
ritenga irricevibile ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del decreto,
redige un verbale delle dichiarazioni del richiedente, su appositi
modelli predisposti dalla Commissione nazionale, a
cui e' allegata la documentazione eventualmente
presentata o acquisita d'ufficio. Del verbale sottoscritto
e della documentazione allegata e' rilasciata copia al
richiedente.
3. Salvo quanto previsto dall'articolo 1-ter, comma 5,
del decreto, la questura avvia le procedure
sulla determinazione dello Stato competente per l'esame
di una domanda di asilo presentata in uno degli Stati membri
dell'Unione europea.
4. Il questore, quando ricorrono le ipotesi
previste dall'articolo 1-bis del decreto, dispone l'invio del
richiedente asilo nel centro di identificazione ovvero, unicamente quando
ricorre l'ipotesi di cui all'articolo 1-bis, comma 2, lettera b),
del decreto, nel centro di permanenza temporanea e
assistenza. Negli altri casi rilascia un permesso di
soggiorno valido per tre mesi, rinnovabile fino alla
definizione della procedura di
riconoscimento dello status di rifugiato presso la competente
Commissione territoriale.
5. Qualora la richiesta di
asilo sia presentata da un minore non accompagnato, l'autorita' che la riceve
sospende il procedimento, da' immediata comunicazione della richiesta al
Tribunale per i minorenni territorialmente competente ai fini
dell'adozione dei provvedimenti di cui agli articoli 346
e seguenti del codice civile, nonche' di quelli relativi all'accoglienza
del minore e informa il Comitato per i minori stranieri presso il
Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Il tutore,
cosi' nominato, conferma la domanda di asilo e prende immediato
contatto con la competente questura per la
riattivazione del procedimento. In attesa della nomina del
tutore, l'assistenza e accoglienza del minore sono assicurate dalla
pubblica autorita' del Comune ove si trova. I
minori non accompagnati non possono in alcun
caso essere trattenuti presso i centri di
identificazione o di permanenza temporanea.
6. La
questura consegna al richiedente asilo un opuscolo redatto dalla
Commissione nazionale secondo le modalita' di cui all'articolo 4, in cui sono
spiegati:
a) le fasi della procedura per il
riconoscimento dello status di rifugiato;
b) i principali
diritti e doveri del richiedente asilo durante la sua permanenza in
Italia;
c) le prestazioni sanitarie e di
accoglienza per il richiedente asilo e le modalita' per
richiederle;
d) l'indirizzo ed il
recapito telefonico dell'ACNUR e delle principali
organizzazioni di tutela dei rifugiati e dei richiedenti
asilo;
e) le modalita'
di iscrizione del minore
alla scuola dell'obbligo, l'accesso ai servizi
finalizzati all'accoglienza del richiedente asilo, sprovvisto
di mezzi di sostentamento, erogati dall'ente locale,
le modalita' di acceso ai corsi di formazione e riqualificazione
professionale, la cui durata non puo' essere
superiore alla durata della validita' del permesso di
soggiorno.
Art. 3. Trattenimento del
richiedente asilo
1. Il provvedimento
con il quale il questore dispone l'invio del richiedente asilo
nei centri di identificazione e' sinteticamente comunicato
all'interessato secondo le modalita' di cui all'articolo 4.
Nelle ipotesi di trattenimento, previste dall'articolo
1-bis, comma 1, del decreto, il provvedimento stabilisce il periodo
massimo di permanenza nel centro del richiedente
asilo, in ogni caso non superiore a venti giorni.
2. Al
richiedente asilo inviato nel centro e' rilasciato, a cura della questura,
un attestato nominativo che certifica la sua qualita' di richiedente
lo status di rifugiato presente nel
centro di identificazione ovvero nel
centro di permanenza temporanea e assistenza.
3. Con la comunicazione di cui al comma 1, il richiedente asilo e'
altresi' informato:
a) della possibilita'
di contattare l'ACNUR in ogni fase della procedura;
b) della normativa del presente regolamento in materia di visite e di
permanenza nel centro.
4. Allo scadere del periodo previsto per
la procedura semplificata ai sensi dell'articolo 1-ter del decreto e
qualora la stessa non sia ancora conclusa, ovvero allo scadere del termine
previsto al comma 1, o, comunque, cessata l'esigenza
che ha imposto il trattenimento previsto dall'articolo
1-bis, comma 1, del decreto, al momento
dell'uscita dal centro e' rilasciato all'interessato un permesso di
soggiorno valido per tre mesi, rinnovabile fino
alla definizione della procedura di riconoscimento dello status di rifugiato
presso la competente Commissione territoriale.
Art.
4. Comunicazioni
1. Le
comunicazioni al richiedente
asilo concernenti il procedimento per
il riconoscimento dello status di rifugiato sono rese in
lingua a lui comprensibile o, se cio' non e' possibile, in lingua
inglese, francese, spagnola o araba, secondo la preferenza
indicata dall'interessato.
Art. 5. Istituzione dei centri di
identificazione
1. Sono istituiti
sette centri di identificazione nelle province individuate
con decreto del Ministro dell'interno,
sentite la Conferenza unificata di cui all'articolo 8
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e
le regioni e le province autonome interessate, che
si esprimono entro trenta giorni.
2. Qualora ne ravvisi la
necessita', il Ministro dell'interno, con proprio decreto, puo' disporre,
anche temporaneamente, l'istituzione di nuovi centri o la chiusura di quelli
esistenti, nel rispetto delle procedure di cui al comma 1.
3.
Le strutture allestite ai sensi del decreto-legge 30 ottobre
1995, n. 451, convertito dalla legge 29
dicembre 1995, n. 563, possono essere destinate alle
finalita' di cui al comma 1 mediante decreto del Ministro
dell'interno.
Art. 6. Apprestamento dei centri
di identificazione
1. Per l'apprestamento dei centri
di identificazione, il Ministero dell'interno puo'
disporre, previa acquisizione di studi di
fattibilita' e progettazione tecnica:
a)
acquisizioni in proprieta',
anche tramite locazione finanziaria, nonche' locazione
di aree o edifici;
b) costruzione,
allestimenti, riadattamenti e manutenzioni di edifici o
aree;
c) posizionamento di padiglioni
anche mobili ed ogni altro intervento necessario alla
realizzazione di idonea struttura.
2.
Nell'ambito del centro sono previsti
idonei locali per l'attivita' della Commissione
territoriale di cui all'articolo 12, nonche' per le
visite ai richiedenti asilo, per lo svolgimento di attivita' ricreative o
di studio e per il culto.
Art. 7. Convenzione per la
gestione del centro
1. Il prefetto della
provincia in cui e' istituito il centro puo' affidarne la
gestione, attraverso apposite convenzioni, ad enti
locali, ad enti pubblici o
privati che operino nel settore dell'assistenza
ai richiedenti asilo o agli immigrati, ovvero nel
settore dell'assistenza sociale.
2. In particolare, nella
convenzione e' previsto:
a) l'individuazione
del direttore del centro, da scegliere tra personale in
possesso di diploma di assistente sociale, rilasciato dalle
scuole dirette a fini speciali, o diploma universitario
di assistente sociale unitamente all'abilitazione per l'esercizio della
professione, con esperienza lavorativa di almeno un quinquennio nel
settore dell'assistenza agli immigrati o nell'assistenza
sociale;
laurea in servizio
sociale, unitamente all'abilitazione per
l'esercizio della professione; laurea specialistica in scienze
del servizio sociale unitamente all'abilitazione per
l'esercizio della professione; laurea in psicologia
unitamente all'abilitazione per l'esercizio della professione e con
esperienza lavorativa per almeno un biennio
nel settore dell'assistenza agli
immigrati o nell'assistenza sociale;
b)
il numero delle persone necessarie, in via ordinaria,
alla gestione del centro, forniti
di capacita' adeguate alle
caratteristiche e alle esigenze dei richiedenti asilo, nonche'
alle
necessita' specifiche dei minori e delle donne;
c)
le modalita' di svolgimento del servizio di
ricezione dei richiedenti asilo da ospitare nel centro e
di registrazione delle presenze;
d) un costante
servizio di vigilanza e la presenza anche durante l'orario notturno e
festivo del personale ritenuto necessario per il funzionamento del
centro;
e) un servizio di
interpretariato, per almeno quattro ore
giornaliere, per le esigenze connesse
al procedimento per il riconoscimento dello status
di rifugiato ed in relazione ai bisogni fondamentali degli ospiti del
centro;
f) un servizio
di informazione legale in
materia di riconoscimento dello status di
rifugiato;
g) modalita' per la
comunicazione delle presenze giornaliere e degli eventuali
allontanamenti non autorizzati alla prefettura - Ufficio
territoriale del Governo, al Ministero dell'interno e alla
Commissione territoriale;
h) l'obbligo di riservatezza per
il personale del centro sui dati e le informazioni riguardanti i richiedenti
asilo presenti nel centro anche dopo che gli stessi abbiano lasciato il
centro;
i) le attivita' ed i
servizi per garantire il rispetto della dignita' ed il
diritto alla riservatezza dei richiedenti asilo
nell'ambito del centro.
3. La prefettura -
Ufficio territoriale del Governo dispone i necessari
controlli su amministrazione e gestione del
centro e trasmette al Ministero dell'interno, alla regione, alla provincia
ed al comune, rispettivamente competenti, entro il
mese di marzo di ciascun anno, una relazione
sull'attivita' effettuata nel centro l'anno
precedente.
Art.
8. Funzionamento
1. Nel rispetto delle
direttive impartite dalla prefettura - Ufficio
territoriale del Governo, il direttore del centro di cui
all'articolo 7, comma 2, lettera a) predispone servizi
al fine di assicurare una qualita' di vita che garantisca dignita' e
salute dei richiedenti asilo, tenendo conto
delle necessita' dei nuclei familiari, composti dai coniugi e
dai parenti entro il primo grado, e delle persone portatrici
di particolari esigenze, quali minori,
disabili,
anziani, donne in stato di gravidanza, persone che sono
state soggette nel paese di origine a
discriminazioni, abusi e sfruttamento sessuale. Ove possibile,
dispone, sentito il questore, il ricovero in apposite strutture esterne
dei disabili e delle donne in stato di gravidanza.
2. Il direttore del
centro provvede a regolare lo svolgimento delle attivita'
per assicurare l'ordinata convivenza e
la migliore fruizione dei servizi da parte dei richiedenti
asilo.
3. Il prefetto adotta le disposizioni
relative alle modalita' e agli orari delle visite ai richiedenti
asilo e quelle relative alle autorizzazioni all'allontanamento dal centro,
prevedendo:
a) un orario per le
visite articolato giornalmente su quattro ore, nel rispetto di una ordinata
convivenza;
b) visite da parte dei rappresentanti
dell'ACNUR e degli avvocati dei richiedenti asilo;
c)
visite di rappresentanti di organismi e di enti di tutela dei
rifugiati autorizzati dal
Ministero dell'interno ai sensi
dell'articolo 11;
d) visite di familiari o di
cittadini italiani per i quali vi e' una richiesta da parte del
richiedente asilo, previa autorizzazione della prefettura - Ufficio territoriale
del Governo.
Art. 9. Modalita' di permanenza
nel centro
1. E' garantita, salvo il caso di
nuclei familiari, la separazione fra uomini e donne durante le ore
notturne.
2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1-ter, comma
4, del decreto, e' consentita, purche'
compatibile con l'ordinario svolgimento della
procedura semplificata e previa comunicazione al direttore del
centro, l'uscita dal centro dalle ore otto alle ore venti,
nei confronti dei richiedenti asilo che non versino
nelle ipotesi di cui all'articolo 1-bis, comma 1, lettera a),
e comma 2, lettera a), del decreto. Il competente funzionario
prefettizio puo' rilasciare al richiedente
asilo, anche nelle ipotesi di cui all'articolo
1-bis, comma 1, lettera a), e comma 2, lettera a), del
decreto, permessi temporanei di allontanamento per
un periodo di tempo diverso o superiore a quello indicato, secondo le
disposizioni stabilite ai sensi dell'articolo
8, comma 3, per rilevanti e comprovati motivi personali,
di salute o di famiglia o per comprovati motivi attinenti
all'esame della domanda di riconoscimento dello
status di rifugiato. L'allontanamento
deve, comunque, essere compatibile con i tempi della
procedura semplificata. Il diniego e' motivato e comunicato
all'interessato secondo le modalita' di cui all'articolo 4.
3. All'ingresso nel centro e' consegnato al richiedente asilo
un opuscolo informativo, redatto
secondo le modalita' di cui all'articolo
4, in cui sono sinteticamente indicate le regole
di convivenza e le disposizioni di
cui all'articolo 8, comma 3, unitamente all'indicazione dei
tempi della procedura semplificata di cui all'articolo
1-ter del decreto e alle
conseguenze che l'articolo 1-ter, comma 4, del
decreto stesso prevede in caso di
allontanamento non autorizzato
dal centro.
4. Le informazioni di cui al comma 3 possono essere
richieste anche agli interpreti presenti nel centro.
Art.
10. Assistenza medica
1. Il richiedente asilo, presente
nel centro, ha diritto alle cure ambulatoriali ed ospedaliere urgenti o comunque
essenziali, ancorche' continuative per malattia
o infortunio, erogate dal Servizio sanitario ai sensi
dell'articolo 35, comma 3, del testo unico in base a convenzioni stipulate, ove
possibile, dal Ministero dell'interno.
2. Servizi di prima
assistenza medico generica, per almeno quattro ore giornaliere, sono attivati
nei centri in cui siano presenti oltre 100 richiedenti
asilo.
Art.
11. Associazioni ed enti di tutela
1. I rappresentanti delle
associazioni e degli enti di tutela dei rifugiati, purche'
forniti di esperienza, dimostrata e maturata in Italia per
almeno tre anni nel settore, possono essere autorizzati dal
prefetto della provincia in cui e'
istituito il centro all'ingresso nei locali adibiti alle visite,
realizzati nei centri di identificazione, durante l'orario
stabilito. Il prefetto concede l'autorizzazione che
contiene l'invito a tenere conto della tutela della riservatezza e della
sicurezza dei richiedenti asilo.
2. Gli
enti locali ed il
servizio centrale di cui all'articolo
1-sexies, comma 4, del decreto possono attivare
nei centri, previa comunicazione al prefetto, che puo' negare
l'accesso per motivate ragioni, servizi di insegnamento della lingua
italiana, di informazione ed assistenza legale, di sostegno
socio-psicologico nonche' di informazione su
programmi di rimpatrio volontario, nell'ambito
delle attivita' svolte ai sensi dell'articolo 1-sexies del
decreto.
Art. 12. Individuazione delle
Commissioni territoriali
1. Ai sensi
dell'art. 1-quater del decreto, le Commissioni
territoriali sono istituite presso le seguenti prefetture -
Uffici territoriali del Governo:
Gorizia con competenza a
conoscere delle domande presentate nelle Regioni: Friuli-Venezia Giulia, Veneto,
Trentino-Alto Adige;
Milano con competenza a
conoscere delle domande presentate nelle Regioni: Lombardia, Valle d'Aosta,
Piemonte, Liguria, Emilia Romagna;
Roma con
competenza a conoscere delle domande presentate nelle Regioni: Lazio,
Campania, Abruzzo, Molise, Sardegna, Toscana, Marche,
Umbria;
Foggia con competenza a conoscere delle
domande presentate nella Regione Puglia;
Siracusa
con competenza a conoscere delle domande presentate
nelle Province di Siracusa, Ragusa, Caltanissetta,
Catania;
Crotone con competenza a conoscere delle domande
presentate nelle Regioni Calabria, Basilicata;
Trapani con
competenza a conoscere delle domande presentate nelle Province di Agrigento,
Trapani, Palermo, Messina, Enna.
2. Competente a conoscere delle
domande presentate dai richiedenti asilo presenti nei
centri di identificazione o nei centri di
permanenza temporanea e assistenza e' la Commissione
territoriale nella cui circoscrizione territoriale e' collocato il
centro. Negli altri casi e' competente la Commissione nella cui
circoscrizione e' presentata la domanda.
3. I membri della
Commissione territoriale sono ammessi a seguire un apposito
corso di preparazione all'attivita', organizzato dalla Commissione
nazionale per il diritto di asilo.
4. Nella
provincia in cui sono istituiti
il centro di identificazione e la
Commissione territoriale, il prefetto, ove ritenuto
opportuno anche per la migliore razionalizzazione delle
risorse, puo' destinare idonei locali del centro a sede degli uffici della
Commissione territoriale.
Art.
13. Convocazione
1. La
convocazione per l'audizione presso la
Commissione territoriale e' comunicata all'interessato
tramite la questura territorialmente competente. Fatto
salvo quanto previsto dall'articolo 1-ter, comma 4, del
decreto, se non e' stato possibile eseguire la notifica
della convocazione nonostante nuove ricerche dell'interessato,
particolarmente nel luogo del domicilio eletto e dell'ultima
dimora, la Commissione, dopo aver accertato
che il permesso di soggiorno rilasciato allo straniero per richiesta
asilo e' scaduto e l'interessato non ne ha richiesto il rinnovo, decide in
ordine alla domanda di asilo anche
in assenza dell'audizione individuale, sulla base della
documentazione disponibile.
2. L'audizione puo' essere rinviata
qualora le condizioni di salute del richiedente asilo,
adeguatamente certificate, non la rendano ossibile ovvero
qualora l'interessato richieda ed ottenga il rinvio per gravi
e fondati motivi. La mancata presentazione all'audizione individuale non
impedisce la decisione della Commissione territoriale sulla domanda
d'asilo.
Art.
14. Audizione
1. La Commissione
territoriale in seduta non pubblica procede
all'audizione del richiedente asilo. Dell'audizione
viene redatto verbale e ne viene consegnata copia allo straniero unitamente a
copia della documentazione da lui prodotta.
2. Il
richiedente puo' esprimersi nella propria lingua o in una lingua a
lui nota. Se necessario la Commissione nomina un interprete.
3. La Commissione territoriale adotta
le idonee misure per garantire la
riservatezza dei dati che riguardano l'identita' e le dichiarazioni
dei richiedenti lo status di rifugiato, nonche' le
condizioni dei soggetti di cui
all'articolo 8, comma 1. Il richiedente asilo ha facolta' di
farsi assistere da un avvocato.
4. L'audizione dei minori
richiedenti asilo non accompagnati viene disposta dalla commissione
territoriale alla presenza della persona che esercita la
potesta' sul minore. In ogni caso l'audizione del minore avviene alla
presenza del genitore o del tutore e puo' essere esclusa nei
casi in cui la Commissione ritenga di aver acquisito
sufficienti elementi per una decisione positiva.
5. Il
richiedente asilo puo' inviare alla competente Commissione
territoriale ed alla Commissione nazionale per il diritto di asilo
memorie e documentazione in ogni fase del procedimento.
Art.
15. Decisione
1. La Commissione
territoriale e' validamente costituita con la presenza di
tutti i componenti previsti dall'articolo 1-quater del decreto e delibera
a maggioranza.
2. La Commissione
territoriale, entro i tre giorni feriali
successivi alla data dell'audizione, adotta,
con atto scritto e motivato, una delle seguenti
decisioni:
a) riconosce lo status di
rifugiato al richiedente in possesso dei requisiti previsti dalla Convenzione di
Ginevra;
b) rigetta la domanda qualora il
richiedente non sia in possesso dei requisiti previsti dalla Convenzione di
Ginevra;
c) rigetta la domanda qualora il
richiedente non sia in possesso dei requisiti previsti dalla
Convenzione di Ginevra ma, valutate le conseguenze di un rimpatrio alla
luce degli obblighi derivanti dalle Convenzioni internazionali delle
quali l'Italia e' firmataria e, in particolare, dell'articolo 3
della Convenzione europea per la salvaguardia
dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali,
ratificata ai sensi della legge 4 agosto 1955, n.
848, chiede al questore l'applicazione dell'articolo 5, comma 6, del testo
unico.
3. La decisione e' comunicata
al richiedente unitamente alle informazioni sulle modalita' di
impugnazione nonche', per le ipotesi di cui all'articolo 1-ter,
comma 6, del decreto, sulla possibilita' di chiedere il riesame e
l'autorizzazione al prefetto a permanere sul territorio nazionale.
4. Allo straniero al quale sia stato riconosciuto
lo status di rifugiato la Commissione territoriale rilascia apposito
certificato sulla base del modello stabilito dalla Commissione
nazionale.
5. Lo straniero al quale non sia stato
riconosciuto lo status di rifugiato e' tenuto a lasciare il
territorio dello Stato, salvo che gli sia stato concesso
un permesso di soggiorno ad altro titolo.
Fermo restando quanto
previsto dall'articolo 16, comma 1, il questore provvede, ai
sensi dell'articolo 13, comma 4, del testo unico, nei confronti dello
straniero gia' trattenuto nel centro di identificazione
ovvero di permanenza temporanea e assistenza e, ai sensi
dell'articolo 13, comma 5, del testo unico, nei confronti dello straniero
cui era stato rilasciato il permesso di soggiorno per
richiesta di asilo.
Art. 16. R i e s a m
e
1. Il
richiedente trattenuto presso
uno dei centri di identificazione, di
cui all'articolo 1-bis, comma 3, del decreto, puo'
presentare, entro cinque giorni dalla decisione che rigetta la
domanda, ai sensi dell'articolo 1-ter,
comma 6, del decreto, richiesta di riesame al Presidente della
Commissione territoriale. In attesa della decisione sul riesame
l'interessato permane nel centro di identificazione.
2. La
richiesta di riesame ha ad oggetto elementi sopravvenuti
ovvero preesistenti, non adeguatamente valutati in prima istanza, che
siano determinanti al fine del
riconoscimento dello status di rifugiato.
3.
Entro tre giorni dalla data di presentazione della richiesta di riesame,
il Presidente della Commissione territoriale
chiede al Presidente della Commissione nazionale di provvedere all'integrazione
della Commissione territoriale con un componente della
Commissione nazionale.
4. La Commissione
territoriale integrata puo' procedere ad una nuova
audizione dell'interessato, ove richiesto dallo stesso o dal
componente della Commissione nazionale. La Commissione
decide con provvedimento motivato, comunicato all'interessato nelle
quarantotto ore successive e contro cui e' ammesso ricorso, nei
quindici giorni successivi alla
comunicazione, al tribunale territorialmente
competente, che decide in composizione monocratica.
Art. 17. Autorizzazione
a permanere sul territorio nazionale in pendenza di ricorso
giurisdizionale
1. Il richiedente asilo che ha
presentato ricorso al tribunale puo' chiedere al prefetto,
competente ad adottare il provvedimento di espulsione,
di essere autorizzato, ai sensi dell'articolo 1-ter,
comma 6, del decreto, a permanere sul territorio nazionale fino alla
data di decisione del ricorso. In tal
caso il richiedente e' trattenuto nel centro di permanenza
temporanea ed assistenza, secondo le disposizioni di cui all'articolo 14 del
testo unico.
2. La richiesta
dell'autorizzazione a permanere deve essere
presentata per iscritto ed adeguatamente motivata
in relazione a fatti sopravvenuti, che comportino
gravi e comprovati rischi per l'incolumita' o la
liberta' personale, successivi alla decisione della
Commissione territoriale ed a gravi motivi
personali o di salute che richiedono la permanenza dello
straniero sul territorio dello Stato.
L'autorizzazione e' concessa qualora
sussista l'interesse a permanere sul territorio dello Stato ed il prefetto non
rilevi il concreto pericolo che il periodo d'attesa della decisione
del ricorso possa essere utilizzato dallo straniero per
sottrarsi all'esecuzione del provvedimento di
allontanamento dal territorio nazionale.
3. La decisione del
prefetto e' adottata entro cinque giorni dalla presentazione
in forma scritta e motivata ed
e' comunicata all'interessato nelle forme di
cui all'articolo 4. In caso di accoglimento, il prefetto
definisce con il provvedimento le modalita' di permanenza sul territorio, anche
disponendo il trattenimento dello straniero in un centro
di identificazione o di accoglienza ed
assistenza.
4. In caso di autorizzazione
a permanere sul territorio dello Stato, il questore
rilascia un permesso di soggiorno di durata non superiore a
sessanta giorni, rinnovabile nel caso che il prefetto
ritenga che persistono le
condizioni che hanno consentito l'autorizzazione a
permanere sul territorio nazionale.
Art. 18. Commissione nazionale per
il diritto di asilo
1. La Commissione
nazionale opera presso il Dipartimento per le liberta' civili e
l'immigrazione del Ministero dell'interno.
2. Il Presidente del
Consiglio dei Ministri, su proposta congiunta dei Ministri
dell'interno e degli affari esteri, provvede, entro
trenta giorni dalla data di
entrata in vigore del presente regolamento,
alla nomina della Commissione nazionale ed alla sua
eventuale articolazione in piu' Sezioni.
Art. 19. Funzioni della
Commissione nazionale per il diritto d'asilo
1. Ai sensi
dell'articolo 1-quinquies, comma 2, del decreto, la Commissione
nazionale, nell'ambito delle funzioni attribuitele dalla legge
provvede:
a) alla realizzazione di un centro di
documentazione sulla situazione socio-politico-economica dei paesi di
origine dei richiedenti asilo, sulla base delle informazioni raccolte e del suo
continuo aggiornamento;
b) all'individuazione di
linee guida per la valutazione delle domande
di asilo, anche in
relazione alla applicazione dell'articolo 5, comma 6, del testo
unico;
c) alla collaborazione nelle materie di propria
competenza con il Ministero degli affari
esteri, ed in particolare con le
Rappresentanze permanenti d'Italia presso le
organizzazioni internazionali di rilievo nel settore dell'asilo e
della protezione dei diritti umani;
d) alla
collaborazione con gli analoghi organismi dei
Paesi membri dell'Unione europea;
e) alla
organizzazione di corsi di formazione e di aggiornamento per i componenti delle
Commissioni territoriali;
f) alla costituzione
e all'aggiornamento di una banca dati
informatica contenente le informazioni utili al monitoraggio
delle richieste d'asilo;
g) al monitoraggio dei flussi di
richiedenti asilo, anche al fine di proporre, ove sia
ritenuto necessario, l'istituzione di nuove Commissioni territoriali o di
Commissioni territoriali straordinarie;
h) a
fornire, ove necessario, informazioni al Presidente del
Consiglio dei Ministri per l'eventuale adozione del provvedimento di cui
all'articolo 20, comma 1, del testo unico.
Art. 20. Cessazioni e revoche
dello status di rifugiato
1. Ai sensi dell'articolo 1-quinquies,
comma 2, del decreto, i casi di cessazione o revoca dello status di rifugiato,
di cui all'articolo 1 della Convenzione di Ginevra, debitamente
istruiti dalle questure competenti per
territorio, sono esaminati dalla Commissione
nazionale.
2. La convocazione per l'audizione, ove
ritenuta necessaria, deve essere notificata all'interessato tramite la
questura competente per territorio. L'interessato puo',
per motivi di salute o per altri motivi debitamente
certificati o documentati, chiedere di essere convocato
in altra data; non puo' essere chiesto piu' di un rinvio.
La
Commissione decide entro trenta giorni dall'audizione.
3.
La Commissione decide sulla base della documentazione in suo
possesso nel caso in cui l'interessato non si presenti all'audizione senza
avere presentato richiesta di rinvio.
Art. 21. Norma
transitoria
1. Le richieste
di riconoscimento dello status di rifugiato
pendenti presso la Commissione centrale alla
data di entrata in vigore del presente regolamento sono decise, ai
sensi dell'articolo 34, comma 3, della legge 30 luglio 2002, n. 189, secondo le
norme del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 15 maggio 1990, n.
136, da una speciale sezione della Commissione nazionale, da istituire ai
sensi dell'articolo 18, comma 2.
2. Salvo quanto previsto dal
comma 3, le disposizioni del presente regolamento hanno
effetto a decorrere dal centoventesimo giorno successivo
alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
3. Entro trenta
giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento si
provvede alla nomina dei componenti delle Commissioni territoriali,
ai sensi dell'articolo 12, e della
Commissione nazionale, ai sensi dell'articolo 18. La Commissione
nazionale, nei trenta giorni successivi
alla nomina, organizza, ai sensi
dell'articolo 19, comma 1, lettera e), il primo corso di formazione
per i componenti delle Commissioni territoriali e
provvede, entro novanta giorni dalla data di
entrata in vigore del presente regolamento,
all'adozione delle linee guida di cui all'articolo 19, comma 1, lettera
b).
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara'
inserito nella Raccolta ufficiale degli atti
normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque
spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 16 settembre
2004
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei
Ministri
Fini, Vicepresidente del Consiglio dei
Ministri
Pisanu, Ministro
dell'interno
Calderoli, Ministro per le riforme
istituzionali e la
devoluzione
Frattini, Ministro degli affari
esteri
Maroni, Ministro del lavoro e
delle politiche sociali
Visto, il
Guardasigilli: Castelli
Registrato alla Corte dei conti il 3 dicembre
2004 Ministeri istituzionali, registro n. 11, foglio n.
342
24/12/2004