“…Occorre, infine, pronunciarsi almeno sommariamente sul tema
della cosiddetta emigrazione per lavoro. Questo è un fenomeno antico, ma
che tuttavia si ripete di continuo ed ha, anche oggi, grandi dimensioni per le
complicazioni della vita contemporanea. L'uomo ha il diritto di lasciare il
proprio Paese d'origine per vari motivi - come anche di ritornarvi - e di
cercare migliori condizioni di vita in un altro Paese. Questo fatto, certamente,
non è privo di difficoltà di varia natura; prima di tutto, esso costituisce, in
genere, una perdita per il Paese dal quale si emigra. Si allontana un uomo e
insieme un membro di una grande comunità, ch'è unita dalla storia, dalla
tradizione, dalla cultura, per iniziare una vita in mezzo ad un'altra società,
unita da un'altra cultura e molto spesso anche da un'altra lingua. Viene a
mancare in tale caso un soggetto di lavoro, il quale con lo sforzo del
proprio pensiero o delle proprie mani potrebbe contribuire all'aumento del bene
comune nel proprio Paese; ed ecco, questo sforzo, questo contributo viene dato
ad un'altra società, la quale, in un certo senso ne ha diritto minore che non la
patria d'origine.
E
tuttavia, anche se l'emigrazione è sotto certi aspetti un male, in determinate
circostanze questo è, come si dice, un male necessario. Si deve far di tutto - e
certamente molto si fa a questo scopo - perché questo male in senso materiale
non comporti maggiori danni in senso morale, anzi perché, in quanto
possibile, esso porti perfino un bene nella vita personale, familiare e sociale
dell'emigrato, per quanto riguarda sia il Paese nel quale arriva, sia la patria
che lascia. In questo settore moltissimo dipende da una giusta legislazione, in
particolare quando si tratta dei diritti dell'uomo del lavoro. E s'intende che
un tale problema entra nel contesto delle presenti considerazioni, soprattutto
da questo punto di vista.
La cosa
più importante è che l'uomo, il quale lavora fuori del suo Paese natìo tanto
come emigrato permanente quanto come lavoratore stagionale, non sia
svantaggiato nell'ambito dei diritti riguardanti il lavoro in confronto
agli altri lavoratori di quella determinata società. L'emigrazione per lavoro
non può in nessun modo diventare un'occasione di sfruttamento finanziario o
sociale. Per quanto riguarda il rapporto di lavoro col lavoratore immigrato,
devono valere gli stessi criteri che valgono per ogni altro lavoratore in quella
società. Il valore del lavoro deve essere misurato con lo stesso metro, e non
con riguardo alla diversa nazionalità, religione o razza. A maggior ragione
non può essere sfruttata una situazione di costrizione, nella quale si
trova l'emigrato. Tutte queste circostanze devono categoricamente cedere -
naturalmente dopo aver preso in considerazione le speciali qualifiche - di
fronte al fondamentale valore del lavoro, il quale è collegato con la dignità
della persona umana. Ancora una volta va ripetuto il fondamentale principio: la
gerarchia dei valori, il senso profondo del lavoro stesso esigono che sia il
capitale in funzione del lavoro, e non il lavoro in funzione del
capitale.”
Tratto dalla
Lettera Enciclica
“Laborem exercens” (1981)
PP. Giovanni Paolo
II